Mediazione

comprimi

Regolamento mediazione

La Segreteria dell’Organismo è la Segreteria dell’Ordine
c/o Tribunale di Grosseto
Piazza G. Fabbrini, 24/26

tel. 0564/25103
fax 0564/427496
e-mail segreteria@ordineavvocatigrosseto.it
pec: mediazione@pec.ordineavvocatigrosseto.com

P.IVA 01081110536
COD. IBAN IT33P0306914399100000011631

 

Il nuovo regolamento pubblicato in data 04.02.25 e le tariffe di mediazione entraranno in vigore solo dopo essere stati approvati dal Ministero, pertanto attualmente è in vigore il vecchio regolamento

Regolamento-OMF-GROSSETO-pubblicato-il-22-settembre-2023.pdf (470 KB)
Regolamento-Mediazione--data-pubblicazione-04.02.25.pdf (669 KB)

Tariffario Mediazione

TAB.1 (Spese avvio)

VALORE LITE

FACOLTATIVA

OBBLIGATORIA/DEMANDATA

sino a € 1.000,00#

€ 40,00 + iva = 48,80

€ 32,00 + iva = 39,04

da € 1.000,01# sino a € 50.000,00#

€ 75,00 + iva = 91,50

€ 60,00 + iva = 73,20

superiore a € 50.000,00# o INDETERMINATO

€ 110,00 + iva = 134,20

€ 88,00 + iva = 107,36

 

TAB.2 (Spese Med.1°inc.)

VALORE LITE

FACOLTATIVA

OBBLIGATORIA/DEMANDATA

sino a € 1.000,00#

o INDETERMINABILE BASSO

€ 60,00 + iva = 73,20

€ 48,00 + iva = 58,56

da € 1.000,01# sino a € 50.000,00# o INDETERMINABILE MEDIO

€ 120,00 + iva = 146,40

€ 96,00 + iva = 117,12

superiore a € 50.000,00# o INDETERMINABILE ALTO

€ 170,00 + iva = 207,40

€ 136,00 + iva = 165,92

 

 

TAB. A

(Indennità mediazione)

VALORE LITE

MEDI  (Med.Facoltative)

MINIMI al netto della riduzione pari ad 1/5.-

(Med.Obbligatorie/Demandate)

Fino a 1.000,00

96,00 + iva= 117,12

76,80 + iva = 93,70

1.001,00 – 5.000,00

192,00 + iva = 234,24

153,60 + iva = 187,39

5.001,00 – 10.000,00

348,00 + iva = 424,56

278,40 + iva = 339,65

10.001,00 – 25.000,00

528,00 + iva = 644,15

422,40 + iva = 515,33

25.001,00 – 50.000,00

864,00 + iva = 1054,08

691,20 + iva = 843,26

50.001,00 – 150.000,00

1.440,00 + iva = 1756,80

1.152,00 + iva = 1405,44

150.001,00 – 250.000,00

1.800,00 + iva = 2196,00

1.440,00 + iva = 1756,80

250.001,00 – 500.000,00

3.000,00 + iva = 3660,00

2.400,00 + iva = 2928,00

500.001,00 – 1.500.000,00

4.680,00 + iva = 5709,60

3.744,00 + iva = 4567,68

1.500.001,00 – 2.500.000,00

5.520,00 + iva = 6734,40

4.416,00 + iva = 5387,52

2.500.001,00 – 5.000.000,00

7.800,00 + iva = 9516,000

6.240,00 + iva = 7612,80

> 5.000.000,00

+0,3% + iva

+0,2% + iva

INDETERMINABILE

1.440,00 + iva = 1756,80

1.152,00 +iva = 1405,44

 

PER OGNI CENTRO DI INTERESSE:

Ai sensi dell’art.28, co.6 DM 150/23 quando la Mediazione si conclude al primo incontro, senza conciliazione, sono dovute le Spese di Avvio (Tab.1) e le Spese di Mediazione della prima seduta (Tab.2).

Ai sensi dell’art. 30, co.3 DM 150/23 quando la Mediazione prosegue oltre il primo incontro, e si conclude senza la conciliazione, sono dovute le Spese di Avvio (Tab.1), oltre le indennità di Mediazione di cui alla TAB.A (detratti, se già versati, gli importi di cui all’art.28, co.5 – Tab.2)

Ai sensi dell’art. 30, co.2 DM 150/2023 in caso conciliazione raggiunta in incontri successivi al primo, sono dovute le Spese di Avvio (Tab.1), oltre le indennità di Mediazione di cui alla TAB. A (detratti, se già versati, gli importi di cui all’art.28, co.5 – Tab.2), oltre una maggiorazione del 25% calcolata sull’imponibile dell’indennità di mediazione complessivamente dovuta.

In ogni caso sono dovute tutte le spese vive documentate, sostenute nel corso della procedura di mediazione (a puro titolo esemplificativo: racc. a/r, notifiche, copie ecc...)

 

MED. FACOLTATIVE

 

VALORE LITE

 

Saldo indennità, Mediazione senza conciliazione, chiusa al primo incontro

 

Saldo indennità Mediazione, senza conciliazione, svoltasi oltre il primo incontro

Saldo indennità, Mediazione con conciliazione al primo incontro

Saldo indennità, Mediazione con conciliazione raggiunta oltre primo incontro

Fino a 1.000,00

€ 60,00 + iva = 73,20

36,00 + iva = 43,92

36,00 + iva = 43,92

60,00 + iva = 73,20

1.001,00 – 5.000,00

€ 120,00 + iva = 146,40

72,00 + iva = 87,84

72,00 + iva = 87,84

120,00 + iva =146,40

5.001,00 – 10.000,00

€ 120,00 + iva = 146,40

228,00 + iva = 278,16

228,00 + iva = 278,16

315,00 + iva = 384,30

10.001,00 – 25.000,00

€ 120,00 + iva = 146,40

408,00 + iva = 497,76

408,00 + iva = 497,76

540,00 + iva = 658,80

25.001,00 – 50.000,00

€ 120,00 + iva = 146,40

744,00 + iva = 907,68

744,00 + iva = 907,68

960,00 + iva = 1.171,20

50.001,00 – 150.000,00

€ 170,00 + iva = 207,40

1.270,00 + iva = 1.549.40

1.270,00 + iva = 1.549.40

1630,00 + iva = 1.988,60

150.001,00 – 250.000,00

€ 170,00 + iva = 207,40

1.630,00 + iva = 1.988,60

1.630,00 + iva = 1.988,60

2.080,00 + iva =2.537,60

250.001,00 – 500.000,00

€ 170,00 + iva = 207,40

2.830,00 + iva = 3.452,60

2.830,00 + iva = 3.452,60

3.580,00 + iva =4.367,60

500.001,00 – 1.500.000,00

€ 170,00 + iva = 207,40

4.510,00 + iva = 5.502,20

4.510,00 + iva = 5.502,20

5.680,00 + iva = 6.929,60

1.500.001,00 – 2.500.000,00

€ 170,00 + iva = 207,40

5.350,00 + iva = 6.527,00

5.350,00 + iva = 6.527,00

6.730,00 + iva = 8.210,60

2.500.001,00 –

 

5.000.000,00

€ 170,00 + iva = 207,40

7.630,00 + iva = 9308,60

7.630,00 + iva = 9308,60

9.580,00 + iva = 11.687,60

> 5.000.000,00

€ 170,00 + iva = 207,40

+ 0,3% + iva – 170,00 + iva

+ 0,3% + iva + 25% – 170,00 + iva

 

INDETER.

€ 170,00 + iva = 207,40

1.270,00 + iva = 1.549,40

1.270,00 + iva = 1.549,40

1.630,00 + iva = 1.988,60


 

MED. OBBLIGATORIE e DEMANDATE

 

VALORE LITE

 

Saldo indennità Mediazione senza conciliazione, chiusa al primo incontro

Saldo indennità, Mediazione senza conciliazione, svoltasi oltre il primo incontro

Saldo indennità, Mediazione con conciliazione al primo incontro

Saldo indennità, Mediazione con conciliazione raggiunta oltre primo incontro

Fino a 1.000,00

€ 48,00 + iva = 58,56

28,80 + iva = 35,14

28,80 + iva = 35,14

48,00 + iva = 58,56

1.001,00 – 5.000,00

€ 96,00 + iva = 117,12

57,60 + iva = 70,27

57,60 + iva = 70,27

96,00 + iva = 117,12

5.001,00 – 10.000,00

€ 96,00 + iva = 117,12

182,40 + iva = 222,53

182,40 + iva = 222,53

252,00 + iva = 307,44

10.001,00 – 25.000,00

€ 96,00 + iva = 117,12

326,40 + iva = 398,21

326,40 + iva = 398,20

432,00 + iva = 527,04

25.001,00 – 50.000,00

€ 96,00 + iva = 117,12

595,20 + iva = 726,14

595,20 + iva = 726,14

768,00 + iva = 936,96

50.001,00 – 150.000,00

€ 136,00 + iva = 165,92

1.016,00 + iva = 1.239,52

1.016,00 + iva = 1.239,52

1.304,00 + iva = 1.590,88

150.001,00 – 250.000,00

€ 136,00 + iva = 165,92

1.304,00 + iva = 1.590,88

1.304,00 + iva = 1.590,88

1.664,00 + iva = 2.030,08

250.001,00 – 500.000,00

€ 136,00 + iva = 165,92

2.264,00 + iva = 2.762,08

2.264,00 + iva = 2.762,08

2.864,00 + iva = 3.494,08

500.001,00 – 1.500.000,00

€ 136,00 + iva = 165,92

3.608,00 + iva = 4.401,76

3.608,00 + iva = 4.401,76

4.544,00 + iva = 5.543,68

1.500.001,00 – 2.500.000,00

€ 136,00 + iva = 165,92

4.280,00 + iva = 5.221,60

4.280,00 + iva = 5.221,60

5.384,00 + iva = 6.568,48

2.500.001,00 – 5.000.000,00

€ 136,00 + iva = 165,92

6.104,00 + iva = 7.446,88

6.104,00 + iva = 7.446,88

7.664,00 + iva = 9.350.08

> 5.000.000,00

€ 136,00 + iva = 165,92

+ 0,2% + iva – 136,00

+ 0,2% + iva – 136,00

+ 0,2% + 25% iva – 136,00

INDETERMINABILE

€ 136,00 + iva = 165,92

1.016,00 + iva = 1.239,52

1.016,00 + iva = 1.239,52

1.304,00 + iva = 1.590,88

 

 

Membri Consiglio Direttivo OMF

Membri del Consiglio della Camera di Mediazione presso l'Ordine degli Avvocati di Grosseto:

Avv. Alessandro Oneto (Presidente)

Avv.  Roberto Cerboni

Avv.  Mariangela Ciotoli

Avv.  Mario Fabbrucci

Avv.  Lucia Pinto

Avv.  Giuliana Romualdi

Avv. Luisella Simonetti 

 

Modulistica, modalità di presentazione dell'istanza

 Prot. n. 3690/2024

Gentile Avvocato,

con la presente Le comunichiamo che nell’Area Riservata SFERA di questo Ordine è stato aggiunto un nuovo servizio attraverso cui gli Avvocati possono depositare l'istanza di mediazione in modalità telematica.

Il servizio diventerà il principale canale per l'invio delle istanze a partire dal 22 luglio 2024.

Per accedere al servizio collegarsi al link diretto www.albosfera.it , premere il pulsante “AREA RISERVATA”, e seguire le indicazioni:

- se si dispone già delle credenziali di accesso (nome utente/password), inserirle negli appositi spazi

- se invece non si dispone ancora delle credenziali:

  • all’apertura della pagina di login, cliccare su “Hai smarrito o vuoi generare la password?” e indicare il codice fiscale e la casella email ordinaria comunicata  all’Ordine.

  • il sistema invierà un messaggio all’indirizzo email sopra indicato: consultare la propria posta elettronica e una volta ricevuto il messaggio (arriva entro 5 minuti, fare attenzione che non finisca nello SPAM), cliccare sul link di attivazione ivi contenuto;

 

Il Presidente

 

Avv. Alessandro Oneto

 

 

 

La segreteria dell'Organismo di Mediazione effettua i seguenti orari:

Lunedì-venerdì dalle ore 08:00 alle ore 17:00

martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 08:00 alle ore 14:00.

 

 

 

La domanda di mediazione potrà inoltre essere inviata per pec all'indirizzo: mediazione@pec.ordineavvocatigrosseto.com con allegata:

- ricevuta di pagamento delle spese di avvio + spese mediazione primo incontro (per ciascuna parte):

SPESE DI AVVIO/ADESIONE

(ART. 28, COMMA 4 DM 150/23) ART 13 lett.2 a) REGOLAMENTO OMF GR

VALORE LITE

FACOLTATIVA

OBBLIGATORIA/DEMANDATA

sino a € 1.000,00#

€ 40,00 + iva

€ 32,00 + iva

da € 1.000,01# sino a € 50.000,00#

€ 75,00 + iva

€ 60,00 + iva

superiore a € 50.000,00# o INDETERMINATO

€ 110,00 + iva

€ 88,00 + iva

 

SPESE DI MEDIAZIONE PRIMO INCONTRO

(ART. 28, COMMA 5 DM 150/23) ART 13 lett.2 b) REGOLAMENTO OMF GR

TAB.2 (Spese Med.1°inc.)

VALORE LITE

FACOLTATIVA

OBBLIGATORIA/DEMANDATA

sino a € 1.000,00#

o INDETERMINABILE BASSO

€ 60,00 + iva = 73,20

    € 48,00 + iva = 58,56

da € 1.000,01# sino a € 50.000,00# o INDETERMINABILE MEDIO     

€ 120,00 + iva = 146,40

  € 96,00 + iva = 117,12

superiore a € 50.000,00# o INDETERMINABILE ALTO

€ 170,00 + iva = 207,40

€ 136,00 + iva = 165,92

Il pagamento delle spese di avvio + spese di mediazione primo incontro deve essere effettuato a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato a  Ordine Degli Avvocati Di Grosseto Iban: IT33P0306914399100000011631 indicando come causale il nome e cognome della parte istante;

- copia di un documento identità di tutte le parti istanti;

- procura speciale all'Avvocato per l'assistenza in mediazione;

- procura semplice o procura notarile (nell'ipotesi in cui la stessa sia richiesta dalla natura del diritto in contesa) nel caso di rappresentanza in sostituzione della parte;

- copia della visura camerale aggiornata attestante i poteri di firma, in caso di persona giuridica;

- eventuali ulteriori allegati (specificare analiticamente nel modulo).

 

Istruzioni per la compilazione, stampa ed invio dei modelli:
1- compilare il modello con software tipo Acrobato Reader o analoghi;
2- salvare il documento selezionando la funzione "Stampa", e, nel menu che si apre, selezionare come stampante, "Microsof Print to PDF": il sistema salverà il documento in formato pdf NON più modificabile;
3- firmare (digitalmente o analogicamente) il documento, ed inviarlo alla Segreteria

 

 

 

 

Domanda-Mediazione-obbligatoria-e-demandata-editabile-ver-16.05.25-1.pdf (325 KB)
Domanda-Mediazione-Editabile-volontaria-ver-16.05.25.pdf (299 KB)
Domanda-Mediazione-Editabile-GP-rev.-16.05.25-3.pdf (300 KB)
Modello-risposta-alla-domanda-di-mediazione-obbligatoria-e-demandata-ver-16.05.25.pdf (296 KB)
Fac-simile-procura-sostanziale-e-di-firma--23.01.25-.odt (19 KB)
1054_MED_020-Risposta-alla-domanda-di-mediazione-volontaria_2025-11-11_132941.pdf (302 KB)

Versamenti procedure mediazione

I versamenti relativi alle procedure di mediazione dovranno essere effettuati alle seguenti coordinate bancarie:

IT33P0306914399100000011631

Intesa San Paolo S.p.A.

Intestato a Ordine Degli Avvocati Di Grosseto

Elenco mediatori

ELENCO DEI MEDIATORI DELLA CAMERA DI MEDIAZIONE PRESSO L’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GROSSETO

      NOMINATIVO                                   INDIRIZZO                                           DELIBERA

  • AMARUGI Avv. Tania                   Grosseto – via Adda, 62                      29/03/2016
  • ANDOLFI Avv. Irene                     Grosseto – via Tripoli, 1                      08/07/2015
  • BACCHESCHI Avv. Roberto        Grosseto – p.zza Galeazzi, 1              26/06/2012
  • BALDASSARRI Avv. Maria G.     Grosseto – C.so Carducci, 34              21/06/2011
  • BESSI Avv. Maria Grazia             Orbetello – via Gioberti, 2                    21/06/2011
  • BIAGI Avv. Filippo                        Grosseto – v.le della Pace, 164           10/05/2012
  • BIANCHINI Avv. Cristina              Grosseto – via Ticino, 9                       23/06/2009
  • BRAGAGNI Avv. Alfredo              Grosseto – Galleria Cosimini, 7           10/05/2012
  • BRUNI Avv. Susanna                   Grosseto – v.le Porciatti, 28                 21/06/2011
  • CALABRIA Avv. Elisabetta           Grosseto – p.le Cosimini, 20               04/07/2012
  • CAROLLO Avv. Marco                 Grosseto – Corso Carducci, 26           23/06/2009
  • CASTELLANI Avv. Chiara            Grosseto – viale Matteotti, 84              21/05/2021
  • CIOTOLI Avv. Mariangela            Grosseto – v.le Ombrone, 3                 21/06/2011
  • DE CESARIS Avv. Giacomo        Grosseto – via Trento, 86                    08/07/2015
  • DE MARCO Avv. Stefania            Grosseto - Via Bonghi 5                      14/09/2023
  • DE MARTIS Avv. Carlo                Grosseto – v.le Ombrone, 7                 08/07/2015
  • DIODA’ Avv. Gaia                         Grosseto - via Ginori, 26                      23/06/2009
  • FABBRUCCI Avv. Mario               Grosseto – v.le G. Matteotti, 84           10/05/2012
  • FAZZINI Avv. Francesca              Grosseto – C.so Carducci, 34              21/06/2011
  • FERI Avv. Marta                           Grosseto – via Santerno, 25                10/05/2012
  • FUSARO Avv. Diletta                   Grosseto – via Tripoli, 109/a                21/06/2011
  • GIOMPAOLO Avv. Luana             Follonica – via Manzoni, 24                10/05/2012
  • GORACCI Avv. Emiliano             Grosseto – via Inghilterra, 75               23/06/2009
  • GUERRA Avv. Riccardo              Grosseto – via Aurelia Nord, 98           10/05/2012
  • LENZERINI Avv. Francesco        Grosseto – via Roma, 36                     23/06/2009
  • LOMBARDINI Avv. Manola         Grosseto – via Lago di Varano, 55/A    23/06/2009
  • MECACCI Avv. Clara                  Grosseto - Viale della Pace 283           14/09/2023
  • MONTOMOLI Avv. Barbara        Grosseto – p.le Cosimini, 20                25/11/2009
  • MORI Avv. Fabiola                     Grosseto – via Piave, 42                       21/05/2021
  • ONETO Avv. Alessandro            Grosseto – Corso Carducci, 26            23/06/2009
  • PAOLETTI Avv. Beatrice            Grosseto – p.le Cosimini, 20                 25/11/2009
  • PINNA Avv. Loredana                Grosseto – via Santerno, 25                 02/05/2012
  • RIVOLTA Avv. Giuseppina         Follonica – via del Fonditore, 113         29/03/2016
  • ROSSI Avv. Marlene                  Scansano – via IV Novembre, 12/14    21/05/2021
  • SANTI LAURINI Avv. Tommaso Grosseto – via Piave, 42                      21/05/2021
  • SANTONI Avv. Silvia                  Grosseto – viale Ombrone, 36             23/06/2009
  • SAVELLI Avv. Rosanna              Arcidosso – piazza Indipendenza, 20  08/06/2022
  • SENSI Avv. Christian                  Grosseto - Piazza Galeazzi n.1           14/09/2023
  • SEGGIANI Avv. Simone             Grosseto - Via Scrivia n. 10                 14/09/2023
  • SIMONETTI Avv. Luisella           Grosseto – via Ginori, 26                     23/06/2009
  • SOLDANI Avv. Elisa                   Orbetello – via Caduti sul lavoro, 6      21/05/2021
  • TAMANTI Avv. Paola                  Grosseto – via Roma, 36                     23/06/2009
  • TEODOSIO Avv. Elisabetta        Grosseto – v.le G. Matteotti, 84           10/05/2012
  • TOGNOZZI Avv. Stefania           Follonica – via del Fonditore, 113        10/05/2012
  • TONINI Avv. Alessio                   Grosseto - Viale Ombrone 3                14/09/2023
  • VIVARELLI Avv. Violetta             Grosseto – piazza Albegna, 3              08/06/2022
  • VANNUCCI Avv. Veronica          Grosseto - Via del Risorgimonto 36     14/09/2023

Vademecum registrazione accordi di mediazione e codice tributo per crediti d'imposta

Al fine di assicurare la migliore attuazione della registrazione diretta degli Accordi a cura delle parti che li hanno sottoscritti si ricorda alle medesime ed ai legali che le assistono:

-che gli Accordi di mediazione dovranno essere registrati a cura delle parti;

-che con l’Accordo viene registrato, quale allegato, anche il Verbale dell’ultimo incontro che costituisce presupposto e raccordo anche al fine del riconoscimento dei benefici fiscali e processuali connessi con l’ Accordo.

Nelle MEDIAZIONI IN PRESENZA

Per le procedure di mediazione svoltesi in presenza (art 8 Decreto Legislativo n.28/2010) si ricorda altresì:

-che il Mediatore avrà cura di far sottoscrivere tante copie del Verbale di conclusione del procedimento di mediazione e dell’Accordo quante sono le parti, oltre 2 (due) Originali [1 (uno) per l’Organismo di Mediazione ed 1 (uno) per l’Agenzia delle Entrate];

-che è necessario, prima della firma dell’Accordo, verificare/assicurare il pagamento delle indennità e spese dovute all’Organismo, nonché contestualmente verificare l’eventuale intervenuta rideterminazione del valore della procedura, onde evitare ritardi nella consegna degli Originali, ovvero lasciare aperte questioni di “determinazione del valore” con possibili ripercussioni in fase di registrazione;

-che la richiesta di registrazione dell’Accordo di mediazione e del Verbale può essere presentata presso l’Agenzia delle Entrate di Grosseto, Ufficio Territoriale di Grosseto o Ufficio Territoriale di Orbetello, esclusivamente in presenza, previo appuntamento, prenotando il servizio “Registrazione atti privati” con le seguenti modalità:

On line da “https://prenotazioneweb.agenziaentrate.gov.it/PrenotazioneWeb/prenotazione. action” Con l’applicazione mobile “AgenziaEntrate”

Chiamando da numero fisso l’ 800.90.96.96

Chiamando da cellulare il numero 06-96668907.

Per la registrazione è necessario portare la seguente documentazione:

1. almeno 2 originali dell’Accordo e del Verbale o in alternativa 1 originale e 1 copia di cui l’Ufficio ne attesterà la conformità all’originale

2. la richiesta di registrazione, ossia il Modello 69 compilato, reperibile nella sezione “Modelli – Registrazione atti privati” presente sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate

3. l’eventuale ricevuta di pagamento dell’imposta di registro effettuata con F24 ordinario, utilizzando il Codice Tributo “1550”

-al riguardo si precisa che, ove la formalità venga eseguita da terzi, è necessario munirsi di apposita delega corredata dal documento del delegante;

-si precisa, altresì, che ove venga consegnato al momento della richiesta di registrazione un solo originale dell’accordo e dell’ultimo verbale, l’Ufficio dell'Ag.delle Entrate tratterrà l’originale e rilascerà una copia conforme. In questo caso oltre la marca di Euro 16,00 da apporre sulla richiesta di registrazione si dovranno corrispondere i diritti di ricerca ed un’ulteriore marca di Euro 16,00 per il rilascio di ciascuna copia conforme con gli estremi della registrazione. 

Ricordiamo che il Verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore (a far data dal 30/06/2023) di 100.000,00 Euro. Ma in ogni caso l’accordo va registrato.

Nei casi di valore superiore a 100.000,00 Euro l’imposta è dovuta per la parte eccedente.

Nelle MEDIAZIONI TELEMATICHE

Nel caso la richiesta di registrazione riguardi un Accordo di mediazione svoltasi in modalità telematica il documento informatico [in formato nativo digitale regolarmente firmato ai sensi dell’art. 8 bis Decreto Legislativo n.28/2010] dovrà essere inviato alla PEC istituzionale dell’Agenzia delle Entrate (dp.Grosseto@pce.agenziaentrate.it) previa compilazione on line del Modello 69, anch’esso firmato digitalmente ed alla ricevuta del pagamento on line del modello F24. 

Effettuata la registrazione, l’Agenzia delle Entrate, in risposta alla PEC, rilascerà una ricevuta con gli estremi.

Di seguito il link relativo ai nuovi codici tributo per CREDITI D'IMPOSTA PER MEDIAZIONE E NEGOZIAZIONE ASSISTITA

Istituiti i nuovi codici tributo per crediti d'imposta nei processi di mediazione e negoziazione assistita (dirittoegiustizia.it)

Procedure telematiche e incontri da remoto

PROCEDURE TELEMATICHE E INCONTRI DA REMOTO

D.Lgs. 28/2010 e successive modifiche:

 

Art. 8-bis (Mediazione in modalità telematica)


1. Quando la mediazione, con il consenso delle parti, si svolge in modalità
telematica, gli atti del procedimento sono formati dal mediatore e sottoscritti in
conformità al presente decreto nel rispetto delle disposizioni del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.


2. A conclusione del procedimento il mediatore forma un documento
informatico contenente il verbale e l'eventuale accordo per l’apposizione della
firma da parte dei soggetti che vi sono tenuti. Il documento è immediatamente
firmato e restituito al mediatore.


3. Il mediatore, ricevuto il documento di cui al comma 2, verificata
l’apposizione, la validità e l’integrità delle firme, appone la propria firma e ne
cura il deposito presso la segreteria dell’organismo, che lo invia alle parti e ai
loro avvocati, se nominati.


4. La conservazione e l'esibizione dei documenti del procedimento di
mediazione svolto con modalità telematiche avvengono, a cura dell'organismo
di mediazione, in conformità all'articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005.
Art. 8-ter (Incontri di mediazione con modalità audiovisive da remoto)
1. Ciascuna parte può sempre chiedere al responsabile dell'organismo di
mediazione di partecipare agli incontri con collegamento audiovisivo da
remoto.
2. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri di cui al comma
1 assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle
persone collegate.
3. Al di fuori dei casi disciplinati dall’articolo 8-bis, quando il mediatore è tenuto
ad acquisire le firme dei partecipanti per gli atti formati durante un incontro al
quale una o più parti partecipano con le modalità previste dal presente articolo,
con il consenso di tutte le parti, le firme sono apposte nel rispetto delle
disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e nel rispetto dell’articolo 8-bis, commi 2 e 3,
salvo quanto previsto dal comma 4.
4. Se non vi è il consenso previsto dal comma 3, le firme di tutti i partecipanti
sono apposte in modalità analogica avanti al mediatore.
5. Le parti cooperano in buona fede e lealmente affinché gli atti formati durante
un incontro al quale una o più parti partecipano con le modalità previste dal
presente articolo siano firmati senza indugio.

Art. 8-ter (Incontri di mediazione con modalità audiovisive da remoto)


1. Ciascuna parte può sempre chiedere al responsabile dell'organismo di
mediazione di partecipare agli incontri con collegamento audiovisivo da
remoto.


2. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri di cui al comma
1 assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle
persone collegate.


3. Al di fuori dei casi disciplinati dall’articolo 8-bis, quando il mediatore è tenuto
ad acquisire le firme dei partecipanti per gli atti formati durante un incontro al
quale una o più parti partecipano con le modalità previste dal presente articolo,
con il consenso di tutte le parti, le firme sono apposte nel rispetto delle
disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e nel rispetto dell’articolo 8-bis, commi 2 e 3,
salvo quanto previsto dal comma 4.


4. Se non vi è il consenso previsto dal comma 3, le firme di tutti i partecipanti
sono apposte in modalità analogica avanti al mediatore.


5. Le parti cooperano in buona fede e lealmente affinché gli atti formati durante
un incontro al quale una o più parti partecipano con le modalità previste dal
presente articolo siano firmati senza indugio.

 

Guida-Easyprocess-per-MacOS-configurazione-token-e-firma_beta_nov_2023-(1).pdf (4562 KB)
Vademecum-Mediazione-da-Remoto_2.pdf (310 KB)
Estratto-manuale-utente-per-Piattaforma-Telematica-Unimatica--data-pubblicazione-21.10.23-_2.pdf (2259 KB)
Manuale_Piattaforma_EasyProcess.pubblicato28-11-23_2.pdf (1438 KB)

Comunicazioni

Prot. 2872/2024

Care Colleghe, Cari Colleghi,

    in relazione ad alcune difficoltà riferite per le sottoscrizioni digitali con la piattaforma utilizzata per le Mediazioni Telematiche, abbiamo verificato presso i referenti di Unimatica, i quali ci riferiscono di non essere a conoscenza di tali problematiche, e di non avere ricevuto segnalazioni in merito, onde è molto probabile che tali difficoltà siano dovute a problematiche legate ad errati utilizzi/configurazioni dei dispositivi utilizzati.

    Al riguardo Vi ricordiamo che, per poter procedere alla firma su tale piattaforma occorre:

    - avere correttamente installato l'applicativo UniletApp per il proprio Sistema Operativo (Windows o Mac), scaricabile ai seguenti indirizzi:
            Per windows:
                https://web1.unimaticaspa.it/sign-resources/a996d8fc-167a-11ee-be56-0242ac120002/UniletAppSetupJDK.exe
            Per MAC:
                https://web1.unimaticaspa.it/sign-resources/a996d8fc-167a-11ee-be56-0242ac120002/UniletApp_MacOS_QuickStart.zip.
Tale applicativo va solo installato, ma non lanciato (si attiva automaticamente al momento della firma).

    - La firma digitale potrà essere apposta in due modalità: Oneshot e Token:
            - per la firma Oneshot occorre essere in possesso di SPID;
            - per la firma con Token occorre avere correttamente installato i relativi certificati sul PC utilizzato per la firma.

    - Una volta completata la procedura di installazione dell'applicativo di firma e di configurazione del PC, si consiglia di eseguire e portare a termine una sessione di firma di prova, ed a tale scopo è stata messa a disposizione la pagina web di test raggiungibile al seguente link: https://web1.unimaticaspa.it/t-serv/Pages/ConsegnaToken.aspx
    Se durante il test di firma dovesse apparire un errore, attendere alcuni istanti: verrà chiesto di aggiornare l'applicativo di firma; in questo caso seguire le istruzioni a video; quindi terminato l'aggiornamento, uscire dalla pagina e riavviare il test di firma.

    - In caso di problemi durante la firma, si suggerisce di provare ad uscire dal programma, chiudendo e riavviando il browser, e rientrando nella stanza virtuale utilizzando lo stesso link ricevuto per la mediazione; oppure addirittura riaviare il Sistema Operativo, e rientrare nella stanza virtuale;

    - Si suggerisce, altresì di cancellare la cache del browser (le istruzioni sono facilmente reperibili in rete).

Rimaniamo a Vostra disposizione per eventuali, ulteriori, chiarimenti.
Un cordiale saluto.

Il Consigliere Avv. Fabio Tiezzi

PROTOCOLLI d'INTESA e CONVENZIONI - ADR CIVILE - MEDIAZIONE

Nella presente Sezione si procede alla pubblicazione del Protocollo
d’intesa sottoscritto fra Centro Studi e Servizi, Azienda speciale della
Camera di Commercio Maremma e Tirreno, e l’Ordine degli Avvocati di
Grosseto, per promuovere la formazione specifica dei mediatori.-
E’ stata nello specifico stabilita tra i due enti una proficua
collaborazione, al fine di agevolare ed incentivare la formazione dei
professionisti che operano nella risoluzione alternativa delle controversie.
La formazione iniziale e continua di tali professionisti è stata infatti
oggetto di importante intervento legislativo, prevedendo titoli, competenze
professionali e strutturati percorsi di aggiornamento, sempre più
specialistici, in ragione sia del ruolo sia della funzione che tale
procedura di composizione delle liti ha assunto.
Proprio al fine di offrire un percorso di formazione obbligatoria altamente
qualificato ai professionisti che fanno parte dell’elenco mediatori iscritti
all’Organismo di Mediazione Forense (OMF) di Grosseto, è stato siglato il
protocollo che si allega tra l’Ordine degli Avvocati di Grosseto ed il
Centro Studi e Servizi della Cciaa. Il Centro, infatti, è già organismo di
mediazione iscritto anch’esso al Ministero della Giustizia, dove è
accreditato anche come ente di formazione per l’aggiornamento dei mediatori.

L’OMF di Grosseto, viceversa come noto, è Organismo di mediazione di natura
ordinistica, fortemente rinnovato nel corso delle ultimi anni, anche
attraverso un’operazione di riorganizzazione regolamentare ed operativa.
Con questo protocollo, fortemente voluto dal presidente dell’Ordine degli
Avvocati di Grosseto Avv. Alessandro Oneto, tramite la propria Commissione
ADR Civile, e dal dirigente del Centro della Cciaa dott. Michele Lombardi, i
due partner si sono impegnati a cooperare per la promozione di corsi
altamente specializzanti, per garantire ai professionisti di settore una
scelta formativa di livello. Una scelta, quindi, volta a implementare la
qualità del servizio per la comunità di riferimento.
I corsi del Centro, a disposizione di coloro che svolgono o che intendono
svolgere la funzione di mediatore presso l’OMF di Grosseto, in quest’ottica
potranno dunque essere organizzati in sinergia con l’Ordine degli Avvocati
Grossetano, in virtù delle intese raggiunte con il protocollo, con
agevolazioni anche economiche.

Di pari nella presente Sezione si procede alla pubblicazione delle
Convezioni Servizi che il COA GR, per il tramite della propria Commissione
ADR Civile, ha concluso e sta concludendo con primari enti, istituti e
aziende del territorio, al fine di potenziare l'accesso e migliorare
l'organizzazione operativa delle procedure di mediazione presso l'Organismo
di Mediazione Forense di Grosseto.
Qui, con un opera di aggiornamento
continuo, verranno rese fruibili e visionabili dette Convenzioni per i
Colleghi del Foro e gli utenti più in generale.
Protocollo-d-intesa_-formazione_-COA_CSS.pdf (193 KB)
Protocollo-d-intesa-COA--Banca-T.E.M.A..pdf (17394 KB)

Normativa di riferimento sulla mediazione pre-Cartabia

Ordinanza del 22.04.2015 del Consiglio di Stato

Con ordinanza del 22.04.2015 il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare di sospensione dell’efficacia della sentenza del TAR del Lazio n. 1351/2015 limitatamente alla parte in cui aveva stabilito l’esclusione del rimborso delle spese di avvio del procedimento di mediazione.

Pertanto a seguito di ciò le spese di avvio sono dovute anche in ipotesi di esito negativo del primo incontro non potendo tale voce di  spesa essere riconducibile alla nozione di compenso ex art. 17 comma 5 ter DL n. 28/2010.

Alla pagina https://osservatoriomediazionecivile.blogspot.com/p/giurisprudenza-banca-dati.html è inoltre possibile consultare una rassegna di giurispdrunza sull'argomento.

Sentenza-Tar-Lazio-su-incompatibilità-e-conflitti-di-interessi-per-gli-avvocati.pdf (1784 KB)
Decreto-6-luglio-2011-n.145.pdf (204 KB)
Art.-62-Mediazione.pdf (172 KB)
DM-180.2010-integrato-con-DM-145.2011-aggiornato-con-le-modifiche-DM-139.2014-.pdf (413 KB)
Sentenza-Consiglio-di-Stato-n.5230-17.11.2015.pdf (130 KB)
CIRC.6-C-2014-C.N.F..pdf (221 KB)
Allegato-Circ.-6.2014-C.N.F..pdf (281 KB)
Dlgs-4-marzo-2010-n.-28.pdf (1705 KB)

Massimario di giurisprudenza dedicata alla mediazione

Cassazione-civile-sentenza-14676-2025.pdf (1889 KB)
Trib-Termini-Imerese-1106-2025.pdf (218 KB)
Trib-Aosta-143-2025.pdf (220 KB)
Trib-Spezia-42-2025.pdf (2500 KB)
Risposta-n.-3_2025.pdf (1526 KB)
Trib-Locri-202-2025.pdf (3190 KB)
Tribunale-Modena-n.-872025.pdf (81 KB)
Trib-Cosenza-990-2025-1.pdf (236 KB)
Giudice-di-pace-Como-n.-1832025.pdf (75 KB)
Trib-Napoli-2942-2025.pdf (356 KB)
Trib-Locri-340-2025.pdf (298 KB)
Trib-SM-Capua-Vetere-1894-2025.pdf (249 KB)
Trib-Salerno-1937-2025.pdf (5366 KB)
TRIB-MILANO-6386-2025.pdf (216 KB)
TRIB-BARI-3025-2025.pdf (237 KB)
Trib-Aquila-512-2025.pdf (249 KB)
Trib-Verona-1467-2025.pdf (153 KB)
Trib-Taranto-1932-2025.pdf (303 KB)
SENTENZA_TRIBUNALE_DI_MILANO_N._3257_2025_-_N._R.G._00043078_2021_DEPOSITO_MINUTA_16_04_2025__PUBBLICAZIONE_16_04_2025.pdf (332 KB)
Trib-Campobasso-637-2025-1.pdf (227 KB)
Trib-Foggia-1728-2025-1.pdf (217 KB)
Trib-Vercelli-1092-2025.pdf (275 KB)
Contributo-CCF-post-Assemblea-di-Monza-2025.pdf (12810 KB)

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MEDIAZIONE E NEGOZIAZIONE ASSISTITA (Decreto Ministero di giustizia del 1° agosto 2023)

Decreto Ministero di giustizia del 1° agosto 2023

 

(“Determinazione, liquidazione e pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta, dell’onorario spettante all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dagli articoli 5, comma 1[1], e 5-quater[2], del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28[3] e dall’articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162[4])
 

Art. 1 (Oggetto)

Il presente decreto determina gli importi spettanti all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nelle procedure di mediazione e di negoziazione assistita, e disciplina le modalità di presentazione della richiesta di riconoscimento del corrispondente credito di imposta o di pagamento del relativo importo.
 

Art. 3 (Disposizioni generali sulle modalità di presentazione della domanda di attribuzione del credito di imposta e comunicazioni)

  1. Le istanze disciplinate dal presente decreto sono proposte, a pena di inammissibilità, tramite la piattaforma accessibile dal sito giustizia.it, mediante le credenziali SPID o CIEId almeno di livello due e CNS.
  2. Ciascun richiedente, al momento della presentazione della domanda, è adeguatamente informato, ai sensi degli articoli 13[5] e 14[6] del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016[7], sul trattamento dei propri dati personali per la valutazione della domanda di determinazione del compenso, del riconoscimento del credito di imposta o della richiesta di pagamento.
  3. Salvo che sia diversamente disposto, tutte le comunicazioni previste dal presente decreto sono effettuate mediante la piattaforma di cui al comma 1, all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal richiedente.
  4. Ai fini dell’applicazione del presente decreto, il COA accede alla piattaforma previa registrazione, ai sensi degli articoli 16, comma 12[8], e 16-ter[9] del decreto-legge 18 gennaio 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221[10].
  5. Il possesso dei requisiti richiesti dal presente decreto è attestato dalla parte richiedente ai sensi degli articoli 46[11] e 47[12] del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa[13].
     

Art. 4 (Determinazione del compenso)

Ai fini del presente decreto all’avvocato che assiste la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti di mediazione e negoziazione assistita spetta il compenso previsto dall’art. 20, comma 1-bis del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55[14], ridotto della metà.

Art. 5 (Istanza di conferma dell’ammissione anticipata al patrocinio a spese dello Stato)

  1. L’istanza di conferma prevista dall’art. 15-septies, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 28 del 2010[15] e dall’art. 11-septies, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014[16], contiene:
    1. ) gli estremi identificativi del COA che ha adottato il provvedimento di ammissione anticipata al patrocinio a spese dello Stato;
    2. ) le generalità della parte assistita dal richiedente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, complete di codice fiscale;
    3. ) il valore e la data di sottoscrizione dell’accordo di conciliazione o di negoziazione sulla base del quale il richiedente ha calcolato il proprio compenso;
    4. ) l’indicazione della materia, a fini statistici, ai sensi dell’art. 42 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149[17], quando l’accordo definisce una controversia nei casi di cui all’art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010[18];
    5. ) il numero del procedimento di mediazione e la data dell’accordo di conciliazione quali risultanti dai registri degli affari di mediazione;
    6. ) fuori dal caso di cui alla lettera e), gli estremi della ricevuta attestante la trasmissione, mediante piattaforma del Consiglio nazionale forense, dell’accordo di negoziazione, in conformità all’art. 11, comma 1, del decreto-legge n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014[19];
    7. ) la dichiarazione di volontà del richiedente di avvalersi, alternativamente, del credito di imposta o del pagamento.
  2. L’istanza di cui al comma 1 è inoltre corredata:
    1. ) dalla parcella proforma emessa per le prestazioni svolte in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
    2. ) dalla dichiarazione della parte ammessa al patrocinio in ordine alla permanenza, al momento dell’accordo, delle condizioni reddituali previste dall’art. 15-ter del decreto legislativo n. 28 del 2010[20] e dall’art. 11-ter del decreto-legge n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014[21].
       

Art. 6 (Verifiche e comunicazioni del consiglio dell’ordine)

  1. Il COA, ricevuta l’istanza di cui all’art. 5[22], se accerta che non ricorrono i presupposti per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato comunica al richiedente il diniego di adozione della delibera di congruità, annotando sulla piattaforma l’esito negativo della domanda.
  2. Se non procede ai sensi del comma 1, il COA, verificata la corrispondenza tra il valore dichiarato nell’accordo e il valore del compenso indicato nell’istanza di conferma, dimidiato ai sensi dell’art. 4 del presente decreto[23], appone il visto previsto dall’art. 15-septies, comma 3, del decreto legislativo n. 28 del 2010[24] e dall’art. 11-septies, comma 2, del decreto-legge n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014[25], adottando la delibera di congruità e annotandola sulla piattaforma. Con l’annotazione la delibera si intende comunicata al Ministero.
     

Art. 7 (Verifiche e provvedimenti del Ministero)

  1. Ricevuta la comunicazione di cui all’art. 6, comma 2[26], il Ministero, se ritiene insussistenti i presupposti per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ne dà immediata comunicazione al COA per gli adempimenti di competenza.
  2. Se non provvede ai sensi del comma 1, il Ministero, effettuate le verifiche ritenute necessarie, con provvedimento del capo Dipartimento per gli affari di giustizia, convalida la delibera di congruità e riconosce l’importo spettante all’avvocato, fruibile con le modalità di cui all’art. 8[27] o, alternativamente, di cui all’art. 13[28], dandone comunicazione all’avvocato e al COA.
  3. Quando, effettuate le verifiche di cui al comma 2, il Ministero ritiene di non convalidare la delibera, ne dà comunicazione al COA e all’avvocato che, entro sessanta giorni da tale comunicazione, può presentare nuova istanza ai sensi dell’art. 15-septies, comma 3, del decreto legislativo n. 28 del 2010[29] o dell’art. 11-septies, comma 3, del decreto-legge n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014[30].
  4. Le verifiche previste dal presente decreto sono effettuate dal Ministero mediante proprio personale o anche avvalendosi, in forza di apposita convenzione, del personale di Equitalia giustizia S.p.a.
     

Art. 8 (Termini per la presentazione della domanda di riconoscimento del credito di imposta)

Quando l’avvocato ha esercitato l’opzione ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera g)[31], dopo l’adozione del provvedimento di convalida previsto dall’art. 7, comma 2[32], emette fattura elettronica e può presentare istanza di riconoscimento del credito di imposta, a pena di inammissibilità, tra il 1° gennaio e il 31 marzo, oppure tra il 1° settembre e il 15 ottobre di ciascun anno.
 

Art. 9 (Procedure di utilizzo del credito di imposta)

Il credito di imposta, riconosciuto ai sensi del presente decreto, è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241[33], a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui all’art. 10, comma 1[34], tramite modello F24, presentato, a pena di rifiuto dell’operazione di versamento, esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dalla Agenzia delle entrate. L’ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l’importo comunicato dal Ministero, a pena di scarto dell’operazione di versamento.
 

Art. 10 (Comunicazioni e procedure di recupero)

  1. Il Ministero, entro il 30 aprile per le istanze presentate entro il 31 marzo, o entro il 30 ottobre per le istanze presentate entro il 15 ottobre, comunica al beneficiario l’importo del credito d’imposta spettante in relazione a ciascuna delle richieste, osservando le priorità delle comunicazioni previste dall’art. 11, comma 1[35].
  2. Quando, a seguito dei controlli effettuati dal Ministero, è accertata l’indebita fruizione, anche parziale, dei crediti d’imposta oggetto del presente decreto, in conseguenza del mancato rispetto delle condizioni richieste o della non eleggibilità delle spese sulla base delle quali è stato determinato il beneficio, il Ministero, ai sensi dell’art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73[36], provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
  3. In caso di indebita fruizione, totale o parziale, dei crediti d’imposta, accertata nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo, l’Agenzia delle entrate ne dà comunicazione al Ministero che provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni ai sensi del comma 2.
     

Art. 11 (Trasmissione dati)

  1. Ai fini di cui all’art. 9[37], il Ministero, almeno cinque giorni prima di comunicare al beneficiario l’accoglimento della domanda, trasmette all’Agenzia delle entrate, tramite SID o altro sistema avente il medesimo livello di misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguato al rischio presentato dal trattamento, l’elenco dei soggetti ammessi a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito d’imposta concesso. Con le stesse modalità sono comunicate le eventuali variazioni o revoche, anche parziali, dei crediti d’imposta concessi.
  2. L’Agenzia delle entrate trasmette al Ministero, tramite il sistema di cui al comma 1, l’elenco dei soggetti che hanno utilizzato il credito di imposta in compensazione con i relativi importi.
     

Art. 12 (Cause di revoca)

Il credito di imposta è revocato se è accertata l’insussistenza dei requisiti soggettivi o oggettivi di cui al presente decreto o se la domanda di attribuzione del credito contiene dati o dichiarazioni non veritiere. Sono fatte salve le eventuali conseguenze previste dalla legge civile, penale ed amministrativa. In caso di revoca del credito di imposta si provvede al recupero del beneficio indebitamente fruito ai sensi dell’art. 10[38].
 

Art. 13 (Richiesta di pagamento dell’importo riconosciuto all’avvocato)

  1. Quando l’avvocato ha esercitato l’opzione prevista dall’art. 5, comma 1, lettera g)[39], per il pagamento dell’importo riconosciuto ai sensi dell’art. 7, comma 2[40], emette fattura elettronica intestata al Ministero, completa di apposito codice IPA.
  2. Il Ministero, ricevuta la fattura di cui al comma 1, emette il mandato di pagamento nell’ambito delle risorse iscritte nell’apposito capitolo di bilancio del Ministero della giustizia – Dipartimento per gli affari di giustizia.
     

Art. 16 (Regolazione contabile del credito di imposta)

  1. Il credito di imposta riconosciuto ai sensi del presente decreto è determinato nell’ambito delle risorse stanziate, sull’apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero, a decorrere dall’anno 2023.
  2. Per consentire la regolazione contabile del credito di imposta riconosciuto ai sensi dell’art. 7, comma 2[41], il Ministero provvede annualmente al versamento dell’importo corrispondente all’ammontare delle risorse destinate ai crediti d’imposta sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio».

[1] “(Condizione di procedibilità e rapporti con il processo). 1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo”.

[2] “(Mediazione demandata dal giudice). 1. Il giudice, anche in sede di giudizio di appello, fino al momento della precisazione delle conclusioni, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra circostanza, può disporre, con ordinanza motivata, l'esperimento di un procedimento di mediazione. Con la stessa ordinanza fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. 2. La mediazione demandata dal giudice è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Si applica l'articolo 5, commi 4, 5 e 6. 3. All'udienza di cui al comma 1, quando la mediazione non risulta esperita, il giudice dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale”.

[3] Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”.

[4] Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile”“(Improcedibilità). 1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro. L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice quando rileva che la negoziazione assistita è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 2 comma 3. Allo stesso modo provvede quando la negoziazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la comunicazione dell'invito. Il presente comma non si applica alle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori. Il ricorso a un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie istituito ai sensi dell'articolo 187.1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, tiene luogo della stipula di una convenzione di negoziazione assistita ai sensi delle presenti disposizioni. 2. Quando l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se l'invito non è seguito da adesione o è seguito da rifiuto entro trenta giorni dalla sua ricezione ovvero quando è decorso il periodo di tempo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a). 3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione; b) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile; c) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata; d) nei procedimenti in camera di consiglio; e) nell'azione civile esercitata nel processo penale. 4. L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita nei casi di cui al comma 1 non preclude la concessione di provvedimenti urgenti e cautelari, nè la trascrizione della domanda giudiziale. 5. Restano ferme le disposizioni che prevedono speciali procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati. Il termine di cui ai commi 1 e 2, per materie soggette ad altri termini di procedibilità, decorre unitamente ai medesimi. 6. [abrogato]. 7. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando la parte può stare in giudizio personalmente. 8. Le disposizioni di cui al presente articolo acquistano efficacia decorsi novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.

[5] “Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l'interessato”. 1. In caso di raccolta presso l'interessato di dati che lo riguardano, il titolare del trattamento fornisce all'interessato, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, le seguenti informazioni: a) l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante; b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile; c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento; d) qualora il trattamento si basi sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi; e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali; f) ove applicabile, l'intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale e l'esistenza o l'assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui all'articolo 46 o 47, o all'articolo 49, secondo comma, il riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili. 2. In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, il titolare del trattamento fornisce all'interessato le seguenti ulteriori informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente: a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; b) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; c) qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; d) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; e) se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione di un contratto, e se l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati; f) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato. 3. Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente di cui al paragrafo 2. 4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano se e nella misura in cui l'interessato dispone già delle informazioni”.

[6] “Informazioni da fornire qualora i dati personali non siano stati ottenuti presso l'interessato”. 1. Qualora i dati non siano stati ottenuti presso l'interessato, il titolare del trattamento fornisce all'interessato le seguenti informazioni: a) l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante; b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile; c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento; d) le categorie di dati personali in questione; e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali; f) ove applicabile, l'intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un destinatario in un paese terzo o a un'organizzazione internazionale e l'esistenza o l'assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui all'articolo 46 o 47, o all'articolo 49, secondo comma, il riferimento alle garanzie adeguate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili. 2. Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, il titolare del trattamento fornisce all'interessato le seguenti informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente nei confronti dell'interessato: a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; b) qualora il trattamento si basi sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi; c) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; d) qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca; e) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; f) la fonte da cui hanno origine i dati personali e, se del caso, l'eventualità che i dati provengano da fonti accessibili al pubblico; g) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato. 3. Il titolare del trattamento fornisce le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2: a) entro un termine ragionevole dall'ottenimento dei dati personali, ma al più tardi entro un mese, in considerazione delle specifiche circostanze in cui i dati personali sono trattati; b) nel caso in cui i dati personali siano destinati alla comunicazione con l'interessato, al più tardi al momento della prima comunicazione all'interessato; oppure c) nel caso sia prevista la comunicazione ad altro destinatario, non oltre la prima comunicazione dei dati personali. 4. Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati ottenuti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni informazione pertinente di cui al paragrafo 2. 5. I paragrafi da 1 a 4 non si applicano se e nella misura in cui: a) l'interessato dispone già delle informazioni; b) comunicare tali informazioni risulta impossibile o implicherebbe uno sforzo sproporzionato; in particolare per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui all'articolo 89, paragrafo 1, o nella misura in cui l'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità di tale trattamento. In tali casi, il titolare del trattamento adotta misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato, anche rendendo pubbliche le informazioni; c) l'ottenimento o la comunicazione sono espressamente previsti dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento e che prevede misure appropriate per tutelare gli interessi legittimi dell'interessato; oppure d) qualora i dati personali debbano rimanere riservati conformemente a un obbligo di segreto professionale disciplinato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, compreso un obbligo di segretezza previsto per legge”.

[7] “Relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”.

[8] “(Biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via Telematica). 12. Al fine di favorire le comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, comunicano al Ministero della giustizia, con le regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, l'indirizzo di posta elettronica certificata conforme a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e successive modificazioni, a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni. L'elenco formato dal Ministero della giustizia è consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni. esecuzioni e protesti, e dagli avvocati. Con le medesime modalità, le amministrazioni pubbliche possono comunicare altresì gli indirizzi di posta elettronica certificata di propri organi o articolazioni, anche territoriali, presso cui eseguire le comunicazioni o notificazioni per via telematica nel caso in cui sia stabilito presso questi l'obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie ovvero in caso di autonoma capacità o legittimazione processuale. Per il caso di costituzione in giudizio tramite propri dipendenti, le amministrazioni pubbliche possono altresì comunicare ulteriori indirizzi di posta elettronica certificata, riportati in una speciale sezione dello stesso elenco di cui al presente articolo e corrispondenti a specifiche aree organizzative omogenee, presso cui eleggono domicilio ai fini del giudizio”.

[9] (Pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni). 1. A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6-bis6-quater e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall'articolo 16, comma 12, del presente decreto, dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonchè il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia. 1-bis. Le disposizioni dei commi 1 e 1-ter si applicano anche alla giustizia amministrativa. 1-ter. Fermo restando quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, in caso di mancata indicazione nell' elenco di cui all'articolo 16, comma 12, la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale è validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dall'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e, ove nel predetto elenco risultino indicati, per la stessa amministrazione pubblica, più domicili digitali, la notificazione è effettuata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata primario indicato, secondo le previsioni delle Linee guida di AgID, nella sezione ente dell'amministrazione pubblica destinataria. Nel caso in cui sussista l'obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie presso organi o articolazioni, anche territoriali, delle pubbliche amministrazioni, la notificazione può essere eseguita all'indirizzo di posta elettronica certificata espressamente indicato nell'elenco di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per detti organi o articolazioni”.

[10] Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”.

[11] “(Dichiarazioni sostitutive di certificazioni). 1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti: a) data e il luogo di nascita; b) residenza; c) cittadinanza; d) godimento dei diritti civili e politici; e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; f) stato di famiglia; g) esistenza in vita; h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente; i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; l) appartenenza a ordini professionali; m) titolo di studio, esami sostenuti; n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica; o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria; r) stato di disoccupazione; s) qualità di pensionato e categoria di pensione; t) qualità di studente; u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio; aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; cc) qualità di vivenza a carico; dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato”.

[12] “(Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà). 1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38. 2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. 3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. 4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva”.

[13] “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.

[14] Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”“Prestazioni stragiudiziali svolte precedentemente o in concomitanza con attività giudiziali). 1-bis. L'attività svolta dall'avvocato nel procedimento di mediazione e nella procedura di negoziazione assistita è liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella. Nel caso in cui il procedimento di mediazione o la procedura di negoziazione assistita si concludano con un accordo tra le parti, fermo il compenso per la fase di conciliazione, i compensi per le fasi dell'attivazione e di negoziazione sono aumentati del 30 per cento”.

[15] Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”“(Effetti dell'ammissione anticipata e sua conferma). 3. Quando è raggiunto l'accordo di conciliazione, l'ammissione è confermata, su istanza dell'avvocato, dal consiglio dell'ordine che ha deliberato l'ammissione anticipata, mediante apposizione del visto di congruità sulla parcella. 4. L'istanza di conferma indica l'ammontare del compenso richiesto dall'avvocato ed è corredata dall'accordo di conciliazione. Il consiglio dell'ordine, verificata la completezza della documentazione e la congruità del compenso in base al valore dell'accordo indicato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, conferma l'ammissione e trasmette copia della parcella vistata all'ufficio competente del Ministero della giustizia perchè proceda alle verifiche ritenute necessarie e all'organismo di mediazione”.

[16] Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile”“(Effetti dell'ammissione anticipata e sua conferma). 2. Quando è raggiunto l'accordo di negoziazione, l'ammissione è confermata, su istanza dell'avvocato, dal Consiglio dell'ordine che ha deliberato l'ammissione anticipata, mediante apposizione del visto di congruità sulla parcella. 3. L'istanza di conferma indica l'ammontare del compenso richiesto dall'avvocato ed è corredata dall'accordo. Il Consiglio dell'ordine, verificata la completezza della documentazione e la congruità del compenso in base al valore dell'accordo indicato ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, conferma l'ammissione e trasmette copia della parcella vistata all'ufficio competente del Ministero della giustizia perchè proceda alle verifiche ritenute necessarie”.

[17] Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonchè in materia di esecuzione forzata”“(Monitoraggio dei casi di tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28). Decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero della giustizia, alla luce delle risultanze statistiche, verifica l'opportunità della permanenza della procedura di mediazione come condizione di procedibilità nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28”.

[18] Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”: “(Condizione di procedibilità e rapporti con il processo). 1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo”.

[19] Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile”“(Raccolta dei dati). 1. I difensori che sottoscrivono l'accordo raggiunto dalle parti a seguito della convenzione sono tenuti a trasmetterne copia al Consiglio dell'ordine circondariale del luogo ove l'accordo è stato raggiunto, ovvero al Consiglio dell'ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati”.

[20] Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”: “(Condizioni reddituali per l'ammissione). Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore all'importo indicato dagli articoli 76 e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115”.

[21] Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile”“(Condizioni per l'ammissione). Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore all'importo indicato dagli articoli 76 e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115”.

[22] (Istanza di conferma dell’ammissione anticipata al patrocinio a spese dello Stato). 1. L’istanza di conferma prevista dall’art. 15-septies, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 28 del 2010 e dall’art. 11-septies, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014, contiene: a) gli estremi identificativi del COA che ha adottato il provvedimento di ammissione anticipata al patrocinio a spese dello Stato; b) le generalità della parte assistita dal richiedente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, complete di codice fiscale; c) il valore e la data di sottoscrizione dell’accordo di conciliazione o di negoziazione sulla base del quale il richiedente ha calcolato il proprio compenso; d) l’indicazione della materia, a fini statistici, ai sensi dell’art. 42 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, quando l’accordo definisce una controversia nei casi di cui all’art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010; e) il numero del procedimento di mediazione e la data dell’accordo di conciliazione quali risultanti dai registri degli affari di mediazione; f) fuori dal caso di cui alla lettera e), gli estremi della ricevuta attestante la trasmissione, mediante piattaforma del Consiglio nazionale forense, dell’accordo di negoziazione, in conformità all’art. 11, comma 1, del decreto-legge n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014; g) la dichiarazione di volontà del richiedente di avvalersi, alternativamente, del credito di imposta o del pagamento. 2. L’istanza di cui al comma 1 è inoltre corredata: a) dalla parcella proforma emessa per le prestazioni svolte in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato; b) dalla dichiarazione della parte ammessa al patrocinio in ordine alla permanenza, al momento dell’accordo, delle condizioni reddituali previste dall’art. 15-ter del decreto legislativo n. 28 del 2010 e dall’art. 11-ter del decreto-legge n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014”.

[23] (Determinazione del compenso). Ai fini del presente decreto all’avvocato che assiste la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti di mediazione e negoziazione assistita spetta il compenso previsto dall’art. 20, comma 1-bis del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, ridotto della metà”.

[24] Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile”“(Effetti dell'ammissione anticipata e sua conferma). 3. L'istanza di conferma indica l'ammontare del compenso richiesto dall'avvocato ed è corredata dall'accordo. Il Consiglio dell'ordine, verificata la completezza della documentazione e la congruità del compenso in base al valore dell'accordo indicato ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, conferma l'ammissione e trasmette copia della parcella vistata all'ufficio competente del Ministero della giustizia perchè proceda alle verifiche ritenute necessarie”.

[25] Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile”“(Effetti dell'ammissione anticipata e sua conferma). 2. Quando è raggiunto l'accordo di negoziazione, l'ammissione è confermata, su istanza dell'avvocato, dal Consiglio dell'ordine che ha deliberato l'ammissione anticipata, mediante apposizione del visto di congruità sulla parcella”.

[26] (Verifiche e comunicazioni del consiglio dell’ordine). 2. Se non procede ai sensi del comma 1, il COA, verificata la corrispondenza tra il valore dichiarato nell’accordo e il valore del compenso indicato nell’istanza di conferma, dimidiato ai sensi dell’art. 4 del presente decreto, appone il visto previsto dall’art. 15-septies, comma 3, del decreto legislativo n. 28 del 2010 e dall’art. 11-septies, comma 2, del decreto-legge n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014, adottando la delibera di congruità e annotandola sulla piattaforma. Con l’annotazione la delibera si intende comunicata al Ministero”.

[27] (Termini per la presentazione della domanda di riconoscimento del credito di imposta). Quando l’avvocato ha esercitato l’opzione ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera g), dopo l’adozione del provvedimento di convalida previsto dall’art. 7, comma 2, emette fattura elettronica e può presentare istanza di riconoscimento del credito di imposta, a pena di inammissibilità, tra il 1° gennaio e il 31 marzo, oppure tra il 1° settembre e il 15 ottobre di ciascun anno”.

[28] (Richiesta di pagamento dell’importo riconosciuto all’avvocato). 1. Quando l’avvocato ha esercitato l’opzione prevista dall’art. 5, comma 1, lettera g), per il pagamento dell’importo riconosciuto ai sensi dell’art. 7, comma 2, emette fattura elettronica intestata al Ministero, completa di apposito codice IPA. 2. Il Ministero, ricevuta la fattura di cui al comma 1, emette il mandato di pagamento nell’ambito delle risorse iscritte nell’apposito capitolo di bilancio del Ministero della giustizia – Dipartimento per gli affari di giustizia”.

[29] Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”“(Effetti dell'ammissione anticipata e sua conferma). 3. Quando è raggiunto l'accordo di conciliazione, l'ammissione è confermata, su istanza dell'avvocato, dal consiglio dell'ordine che ha deliberato l'ammissione anticipata, mediante apposizione del visto di congruità sulla parcella”.

[30] Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile”“(Effetti dell'ammissione anticipata e sua conferma). 3. L'istanza di conferma indica l'ammontare del compenso richiesto dall'avvocato ed è corredata dall'accordo. Il Consiglio dell'ordine, verificata la completezza della documentazione e la congruità del compenso in base al valore dell'accordo indicato ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, conferma l'ammissione e trasmette copia della parcella vistata all'ufficio competente del Ministero della giustizia perchè proceda alle verifiche ritenute necessarie”.

[31] (Istanza di conferma dell’ammissione anticipata al patrocinio a spese dello Stato). 1. L’istanza di conferma prevista dall’art. 15-septies, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 28 del 2010 e dall’art. 11-septies, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014, contiene: [omissis] g) la dichiarazione di volontà del richiedente di avvalersi, alternativamente, del credito di imposta o del pagamento”.

[32] (Verifiche e provvedimenti del Ministero). 2. Se non provvede ai sensi del comma 1, il Ministero, effettuate le verifiche ritenute necessarie, con provvedimento del capo Dipartimento per gli affari di giustizia, convalida la delibera di congruità e riconosce l’importo spettante all’avvocato, fruibile con le modalità di cui all’art. 8 o, alternativamente, di cui all’art. 13, dandone comunicazione all’avvocato e al COA”.

[33] Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonchè di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”“(Oggetto). 1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge. 2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi: a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute di cui al secondo comma del citato articolo 3 resta ferma la facoltà di eseguire il versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso non è ammessa la compensazione; b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all'articolo 74; c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto; d) all'imposta prevista dall'articolo 3, comma 143, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; d-bis) all'imposta prevista dall'articolo 1, commi da 491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative; f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con